"Ciò che non ci convince delle riforme costituzionali"
A seguito del dibattito svoltosi nel corso dell’assemblea nazionale del 1° dicembre 2014 sotto la presidenza del presidente prof. Alessandro Pace, l’associazione “Salviamo la Costituzione: aggiornarla, non demolirla” esprime le seguenti valutazioni sulle riforme costituzionali di cui al d.d.l. cost. n. 2613 AC:
1. L’assemblea ribadisce il proprio favore per la tesi, già sostenuta dal Presidente Scalfaro, secondo la quale una legge di revisione costituzionale dovrebbe essere sottoposta a referendum popolare confermativo quand’anche venisse approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera; auspica quindi che il Parlamento colga questa occasione per rivedere in tal senso l’art. 138 della Costituzione.
2. L’assemblea rileva la disomogeneità che caratterizza il contenuto del d.d.l. in quanto introduce contestualmente modifiche sia alla forma di governo sia alla forma di Stato. Così facendo il d.d.l. viola gli articoli 1 e 48 della Costituzione - che proclamano rispettivamente la sovranità popolare e la libertà di voto - in quanto costringe l’elettore, in sede di referendum confermativo, a votare a favore o contro entrambe tali modifiche ancorché sia favorevole solo ad una delle due. L’assemblea auspica, nel contesto della revisione prospettata nel precedente § 1, che sia previsto che il referendum debba avvenire separatamente per gruppi di disposizioni che siano omogenee in considerazione dell’argomento trattato. Con riferimento al d.d.l. in discussione, l’assemblea auspica perciò che la Camera disponga lo stralcio di una delle due delle riforme per consentire agli elettori di poter votare liberamente sull’altra.
3. Il fatto che il Governo Renzi, contro ogni logica, abbia ritenuto di sottoporre all’approvazione del Parlamento la sola legge elettorale della Camera, autorizza l’assemblea a valutare contestualmente sia il d.d.l. cost. n. 2613 AC sia il c.d. Italicum. E’ infatti questa legge elettorale, e non altra, quella che, nelle intenzioni del Governo, dovrà costituire la struttura portante della riforma della Camera dei deputati.
Ciò premesso, nell’ambito delle valutazioni sia della forma di governo che della stessa forma di Stato (in quanto la riforma del Senato incide sia sull’una che sull’altra), come modificate nell’articolato del d.d.l. in esame, l’assemblea manifesta la più viva preoccupazione a che rimanga inalterato il testo della legge elettorale denominato Italicum (sia nella versione approvata dalla Camera, sia in quella successiva diffusa dagli organi di informazione), la quale, distaccandosi dalle precise indicazioni contenute nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, rischia di privilegiare la governabilità rispetto alla rappresentatività, anche e soprattutto in conseguenza del sistema prevalentemente monocamerale cui darebbe vita il d.d.l. (v. § 4). Al riguardo è stato prospettato il rischio che il premio di maggioranza, a seguito del ballottaggio, possa spettare - senza adeguati correttivi sui requisiti per la partecipazione al ballottaggio - non alla prima lista ma alla seconda ancorché questa sia stata votata soltanto dal 20 per cento degli elettori. Con la conseguenza che le verrebbe attribuito un premio assolutamente irragionevole.
4. Nel merito del d.d.l. l’assemblea, pur convenendo sull’opportunità di aggiornare la forma di governo e quindi di attribuire alla sola Camera dei deputati il rapporto fiduciario col Governo, manifesta la sua decisa contrarietà all’accentramento di poteri quale sarebbe determinato in capo alla Camera, e quindi alla maggioranza di governo. La Camera dei deputati, alla luce dell’attuale articolato, e grazie alla sproporzione esistente tra i componenti della Camera (630) e i componenti del futuro Senato (100), potrebbe procedere praticamente da sola alla revisione della Costituzione, all’esercizio della funzione legislativa - tranne i pochi casi di esercizio collettivo di tale funzione -, all’elezione del Presidente della Repubblica, all’elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e all’elezione di tre dei cinque giudici costituzionali.
5. Oltre all’assenza di un forte ed effettivo contro-potere esterno - il Senato essendo stato delegittimato quanto alla fonte dei suoi poteri, al numero dei suoi componenti e alle attribuzioni ad esso conferite - l’assemblea rileva la carente previsione di contro-poteri interni: la disciplina delle garanzie delle minoranze parlamentari viene demandata ai regolamenti parlamentari (che sono approvati dalla maggioranza); nel procedimento legislativo viene escluso, salvo eccezioni, l’esame in commissione referente dei disegni di legge; non è stata prevista la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale contro le decisioni delle Camere in tema di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, da anni ed anni auspicato dai più autorevoli studiosi.
6. Come appena detto, l’assemblea è fortemente critica nei confronti del ruolo riduttivo attribuito dal d.d.l. al Senato quale testimoniato dal fatto che i senatori non rappresenterebbero più la Nazione, come se il Senato - ancorché ridotto a soli 100 componenti - non fosse anch’esso un organo dello Stato repubblicano che partecipa al procedimento di revisione costituzionale e alla funzione legislativa, elegge il Presidente della Repubblica e due dei cinque giudici costituzionali.
Per quanto limitati siano i poteri riconosciuti dal d.d.l. al Senato a fronte di quelli riconosciuti alla Camera dei deputati (significativo è che il Senato non potrebbe istituire commissioni parlamentari d’inchiesta sulle materie sulle quali potrebbe legiferare o esercitare il controllo!), ciò nondimeno allo stesso Senato viene attribuito sia il potere di partecipare alla revisione costituzionale sia alla funzione legislativa, senza però che i senatori siano eletti con suffragio diretto in sede regionale oppure grazie ad un serio sistema di elezione indiretta. Ciò urta contro un principio fondamentale del costituzionalismo, risalente ad almeno 800 anni, secondo il quale i detentori del potere legislativo debbono essere eletti dal popolo ed al popolo debbono rispondere.
Pur ammettendo che anche l’elezione indiretta sia sufficiente per rispettare tale principio, l’assemblea ritiene che il sistema previsto dal d.d.l. identifichi una designazione tra consiglieri regionali effettuata in 21 piccoli collegi elettorali che solo in sette casi superano i 50 votanti, e non una vera elezione in collegi. I 1032 futuri “grandi elettori” (tra consiglieri e sindaci) “sceglierebbero”, tra di loro, i 95 senatori che continuerebbero ad esercitare part-time le funzioni di consigliere regionale o di sindaco, laddove in Francia sono 150.000 i “grandi elettori” (deputati, consiglieri regionali, consiglieri generali e delegati dei consiglieri municipali) che eleggono i circa 330 senatori.