Considerazioni inerenti al pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legge Calderoli (86/2024)
Ordine del giorno approvato all’unanimità dal Comitato Nazionale ANPI nella riunione del 7/12/2024
Considerazioni inerenti al pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legge Calderoli (86/2024)
Il pronunciamento della Corte Costituzionale in merito alla legge 86/2024 (cosiddetta legge Calderoli), pur definendo infondato il giudizio di incostituzionalità dell’intera legge, definisce l’illegittimità di specifiche parti, con il risultato di cambiare lo spirito e la filosofia della legge stessa.
Assai rilevante è l’affermazione che l’art.116 della Costituzione va interpretato nel contesto della forma di Stato descritta nella stessa Costituzione e basata sull’unità della Repubblica, la solidarietà tra Stato e Regioni e tra le Regioni, l’eguaglianza dei cittadini, l’equilibrio di bilancio. La sentenza sottolinea inoltre che l’unità ed indivisibilità della Repubblica si basa sull’unità del popolo a cui è attribuita la titolarità della sovranità(art.1Cost.) e che esiste un solo popolo italiano non esistendo popoli regionali. La rappresentanza del popolo è attribuita al Parlamento. Sulla base di questi principi il regionalismo Costituzionale, che è un’esigenza per una società pluralistica come quella Italiana, non può che essere un regionalismo cooperativo e la ripartizione delle funzioni tra diversi ambiti territoriali deve guardare al bene comune (dalla parte del popolo e non dalla parte di chi comanda) rispondendo al principio di sussidiarietà. La richiesta di attribuzione di nuove forme di autonomia deve essere motivata da ragioni di efficacia, efficienza,equità e responsabilità. La Corte ritiene che tali motivazioni difficilmente possano essere richiamate in merito a funzioni concernenti alcune materie citate dall’art.116 Cost. ed oggi peraltro oggetto di normative Europee o di legislazione esclusiva dello Stato. Si tratta di:
-Commercio estero
-Tutela dell’ambiente
-Produzione, trasporto, distribuzione dell’energia
-Porti, aeroporti civili, reti di trasporto e navigazione
-Ordinamento delle professioni
-Ordinamento della comunicazione
Ad esse si aggiungono le norme generali sull’istruzione che hanno valenza unitaria e contribuiscono a definire l’identità nazionale.
Indirettamente la Corte esclude dunque la devoluzione di queste competenze alle Regioni.
In conclusione la Consulta definisce incostituzionali:
- Il trasferimento alla competenza regionale di intere materie o ambiti di materie dal momento che l’art.116 della Costituzione fa riferimento invece a specifiche funzioni concernenti le materie citate.
- La delega al Governo per la definizione dei LEP (livelli essenziali di prestazioni) senza specifici indirizzi del Parlamento
- L’aggiornamento dei LEP con decreto del Presidente del Consiglio
- La procedura di definizione dei LEP presente nella legge di bilancio 2023
- La modifica delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali tramite decreto interministeriale nel caso che la spesa superi le previsioni.
- La non obbligatorietà, per le Regioni oggetto di leggi di differenziazione, di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica
- L’estensione della legge 86 alle Regioni a statuto speciale.
Inoltre, sulla base di interpretazioni costituzionalmente orientate, la Consulta ribadisce che:
-Le leggi di differenziazione devono essere sottoposte al giudizio e agli eventuali emendamenti del Parlamento.
-Anche per funzioni concernenti le materie non sottoposte a LEP, ma riguardanti diritti civili e sociali dei cittadini, vanno definiti i LEP prima del trasferimento.
-Le risorse destinate alle funzioni trasferite non devono fare riferimento alla spesa storica ma a fabbisogni standard, fatte salve le risorse per le spese che rimarranno a carico dello Stato.
-Le intese Stato-Regione devono tenere conto del quadro di finanza pubblica, del ciclo economico, degli obblighi Europei.
-La determinazione dei LEP implica che gli enti territoriali dispongano delle necessarie risorse.
Questo breve riepilogo del pronunciamento della Corte Costituzionale evidenzia come sia messo in discussione l’impianto stesso della legge Calderoli e non solo qualche dettaglio che potrà essere facilmente corretto dal Parlamento, come sostiene il Presidente del Veneto Zaia.
L’ANPI ha avuto ragione a mobilitarsi da subito contro la legge Calderoli sottolineandone l’incompatibilità con gli art. 2,3,5 della Costituzione e il mancato rispetto delle prerogative del Parlamento.
Ha avuto ragione a promuovere, con altri, il referendum abrogativo della legge e a contribuire con l’impegno di tutte le sue sezioni alla raccolta delle firme necessarie alla sua presentazione. La raccolta ha avuto uno straordinario successo, 1milione e trecentomila firme in pochissimo tempo, a conferma che gli Italiani sanno bene quanto sia preziosa la loro Costituzione e quanto sia importante difenderla.
Saranno la Corte di Cassazione a dicembre, e la Corte Costituzionale a gennaio a decidere della fattibilità e ammissibilità del referendum. E’ necessario dunque che le nostre strutture mantengano attivi i comitati referendari territoriali con cui continuare il lavoro di informazione e mobilitazione dei cittadini.
A fronte del pronunciamento della Corte Costituzionale, l’ANPI chiede al Governo di interrompere le trattative con le Regioni richiedenti il trasferimento delle materie non sottoposte alla definizione dei LEP, fino al momento in cui il Parlamento non avrà modificato la legge secondo le indicazioni della Consulta.